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| STATUTO
Della “FONDAZIONE GIUSEPPE E MARZIO TRICOLI”
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| CAPO
I |
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DENOMINAZIONE
– SEDE – SCOPO – PATRIMONIO |
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Art.
1) |
| E’ costituita a memoria
di Giuseppe e Marzio Tricoli la Fondazione denominata
“FONDAZIONE GIUSEPPE E MARZIO TRICOLI”. |
Art.
2) |
| La Fondazione ha sede in
Palermo |
Art.
3) |
E’ scopo della Fondazione,
che non ha fini di lucro, la produzione di attività
di ricerca e divulgazione degli studi storici e la promozione
di una cultura politica ispirata a profondi valori etici,
al rispetto della legalità e del patrimonio culturale,
artistico ed architettonico e caratterizzata da un forte
impegno di solidarietà sociale e della passione
per lo sport e i valori autentici che esso incarna.
Al centro dell’attività la Fondazione pone
lo studio, la ricerca, il dibattito, la formazione, la
divulgazione, la promozione e l’aggiornamento nei
settori della politica, dei problemi sociali, della cultura
sportiva e della storia, con particolare attenzione alle
epoche moderna e contemporanea.
A tale scopo e in via esemplificativa, potrà:
a) Organizzare incontri, convegni, mostre, manifestazioni,
seminari, corsi di studio e di educazione e attività
e servizi fruibili ad essi connessi, tra cui catalogazione
e relative applicazioni informatiche per la costruzione
di basi di dati ed immagini.
b) Effettuare, commissionare, stampare, editare, effettuare
e diffondere ricerche, studi, pubblicazioni cartacee e
audiovisive e quanto altro;
c) Istituire borse di studio;
d) Attribuire premi di riconoscimento per insignire personalità
che si siano distinte nella vita pubblica;
e) Partecipare ad altre fondazioni e associazioni, italiane
ed estere, aventi scopi similari;
f) Fare, insomma, quanto il Consiglio Generale e gli organi
della Fondazione riterranno utile e/o opportuno per il
raggiungimento degli scopi della Fondazione stessa.
Per il raggiungimento di tali scopi e finalità,
la Fondazione potrà stipulare convenzioni e contratti
con gli Enti istituzionali ed economici interessati, con
singoli ricercatori, associazioni, fondazioni ed entità
private e pubbliche in Italia e all’Estero. |
Art.
4) |
Il patrimonio della Fondazioni
è costituito:
a) Da n. 5.000 libri della biblioteca personale del Prof.
Giuseppe Tricoli per un valore di Euro 150.000,000 giusta
dettagliato elenco alligato all’atto costitutivo
con lettera “B” ed altresì dall’Archivio
Storico del predetto il cui valore è pari ad Euro
50.000,00 giusta dichiarazione allegata all’atto
costitutivo di lettera “D”.
b) Ai beni che eventualmente potranno pervenire alla Fondazione
per testamento o per donazione, nonché da Enti
e/o da privati o da soci nelle forme previste dal successivo
art. 5. |
Art.
5) |
| La Fondazione provvede al
conseguimento dei suoi scopi con la rendita del suo patrimonio,
nonché con ogni altro provento o contributo di
cui al precedente art. 4. |
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CAPO
II |
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SOCI
– ORGANI DELLA FONDAZIONE |
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Art.
6) |
Sono soci fondatori coloro
che hanno concorso alla costituzione della Fondazione
nonché i parenti e affini entro il 3° grado
degli onorati che aderiranno anche in seguito della costituzione
della Fondazione e però entro tre mesi dalla stipula
dell’atto costitutivo.
Sono soci ordinari coloro che aderiranno alla Fondazione
successivamente e comunque entro il termine di tre mesi
dalla data di stipulazione della Fondazione.
Sono soci benemeriti (persone fisiche, associazioni, persone
giuridiche, Enti Pubblici o privati) che contribuiscono
ad aumentare o alimentare il patrimonio della Fondazione
mediante elargizioni di denaro o con altre modalità
di valore patrimoniale, o comunque contribuiscano a sostenere
sotto altra forma l’attività. |
Art.
7) |
Organi della Fondazione sono:
- Assemblea Generale dei soci;
- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente e Vice Presidente della Fondazione e Consigliere
Delegato;
- Collegio dei Revisori dei Conti;
- Comitato Scientifico. |
Art.
8) |
L’Assemblea Generale
dei soci è composta da tutti i soggetti di cui
al precedente art. 6.
L’appartenenza alla Fondazione ha carattere libero
e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle
risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo
le competenze statutarie. Essa è presieduta dal
Presidente, ovvero, nel caso di assenza di esso dal Vice
Presidente più anziano tra quelli nominati e nel
caso di assenza di questi ultimi dal Consigliere Delegato,
se nominato.
L’Assemblea Generale si riunisce ordinariamente
almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile per
esaminare e approvare i bilanci consuntivi e preventivi
della Fondazione: in caso di necessità i bilanci
potranno essere approvati entro il 30 giugno. L’Assemblea
Generale si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta
il Presidente o gli altri componenti del Consiglio di
Amministrazione la ritengano necessario. La convocazione
è fatta almeno otto giorni prima con l’indicazione
dell’ordina del giorno.
L’Assemblea viene convocata presso la sede della
Fondazione o in altro luogo, purchè in Italia da
Presidente, ovvero, nei casi di indisponibilità
di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione
dal Consigliere Delegato. La convocazione avviene mediante
comunicazione diretta agli aventi diritto a mezzo di lettera
raccomandata, ovvero di posta elettronica con messaggio
di risposta per i soci che ne siano forniti, almeno otto
giorni prima dell’adunanza e con l’indicazione
del giorno, ora e luogo della riunione nonché dell’ordine
del giorno da trattare. I verbali della riunioni saranno
redatti in apposito libro tenuto da un segretario nominato
dalla stessa Assemblea. |
Art.
9) |
All’Assemblea Generale
spettano i seguenti poteri:
- discussione e approvazione bilanci consuntivi e preventivi;
- discussione e indicazione delle linee direttive dell’attività
della Fondazione;
- modifiche statutarie;
- elezione del Presidente, dei due Vice Presidente e due
Consiglieri;
- nomina e revoca, ove lo ritenga opportuno, di un Presidente
Onorario;
- nomina e revoca del Collegio dei Revisori dei Conti;
- nomina e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- nomina, qualora lo ritenga opportuno, e revoca dei componenti
di un Comitato Scientifico determinando le regole e le
funzioni di questo organismo;
- determinazione del numero dei componenti il Consiglio
di Amministrazione che non potrà essere inferiore
a sette.
L’Assemblea Generale può nominare un Consigliere
Delegato a cui attribuire poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione con limite di trattare affare di un valore
non superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero).
- determinazione della remunerazione di persone che eventualmente
prestino la loro opera per la Fondazione;
- accettazione di contributi, donazioni, lasciti, nonché
gli acquisti, le alienazioni e l’utilizzo dei beni
mobili e immobili.
Le deliberazioni dell’Assemblea Generale nonché
del Comitato Scientifico e del Collegio dei Revisori debbono
essere assunte in prima convocazione con l’ intervento
di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei componenti
e maggioranza assoluta degli interventi, e in seconda
convocazione a maggioranza assoluta degli intervenuti
qualunque sia il loro numero.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente
o degli altri componenti che hanno convocato l’assemblea. |
Art.
10) |
Sono membri di diritto del
Consiglio di Amministrazione i quattro soci Fondatori
qui comparenti.
In seno al Consiglio viene nominato il segretario con
la determinazione della retribuzione.
In particolare resta di attribuzione del Consiglio di
Amministrazione:
- curare l’osservanza delle norme contenute nel
presente Statuto;
- vigilare su tutto il complesso organizzativo e amministrativo
della Fondazione;
- convocare e presiedere l’Assemblea Generale nei
casi in cui gli sia consentito;
- provvedere a dare esecuzione alle delibere dell’Assemblea
Generale e del Consiglio d’Amministrazione;
- in caso di assoluta urgenza adottare i provvedimenti
occorrenti, riferendo, per la ratifica entro 30 giorni
all’Assemblea Generale o al Consiglio di Amministrazione. |
Art.
11) |
Il Collegio dei Revisori
dei Conti è composto da tre membri effettivi e
due supplementi, nominati dall’Assemblea Generale,
che durano in carica fino a revoca.
Il Collegio nomina al suo interno il Presidente.
La carica di Revisore dei conti è incompatibile
con quella di componente del Consiglio di Amministrazione,
nonché con ogni altro incarico conferito dalla
Fondazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta
la regolare tenuta delle scritture contabili ed effettua
verifiche di cassa. |
Art.
12) |
| Il Comitato Scientifico è
organo consultivo ed esso sarà nominato nella prima
adunanza dell’Assemblea Generale o anche successivamente. |
Art.
13) |
L’esercizio finanziario
della Fondazione ha inizio l’1gennaio e termina
il 31 dicembre di ciascun anno.
Il primo esercizio finanziario si chiuderà il 31
dicembre 2005. |
Art.
14) |
I componenti
il Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun
compenso per l’attività svolta salvo il
rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni
dell’ufficio. |
Art.
15) |
| Per tutto quanto non previsto
nel presente Statuto si applicano, in quanto compatibili,
le vigenti disposizioni di legge. |
Art.
16) |
Fino all’insediamento
dell’Assemblea Generale, e, comunque, per un periodo
non superiore a tre mesi, la gestione della Fondazione
viene affidata ad un Segretario Generale Provvisorio
nominato dai soci fondatori in seno all’atto costitutivo
della Fondazione cui sono provvisoriamente affidati
tutti i poteri che il presente statuto riserva al Presidente
e al Consiglio Generale.
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