Lo Statuto

STATUTO della “FONDAZIONE GIUSEPPE E MARZIO TRICOLI”

 

CAPO I

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – PATRIMONIO

Art. 1)

E’ costituita a memoria di Giuseppe e Marzio Tricoli la Fondazione denominata “FONDAZIONE GIUSEPPE E MARZIO TRICOLI”.

Art. 2)

La Fondazione ha sede in Palermo

Art. 3)

E’ scopo della Fondazione, che non ha fini di lucro, la produzione di attività di ricerca e divulgazione degli studi storici e la promozione di una cultura politica ispirata a profondi valori etici, al rispetto della legalità e del patrimonio culturale, artistico ed architettonico e caratterizzata da un forte impegno di solidarietà sociale e della passione per lo sport e i valori autentici che esso incarna.
Al centro dell’attività la Fondazione pone lo studio, la ricerca, il dibattito, la formazione, la divulgazione, la promozione e l’aggiornamento nei settori della politica, dei problemi sociali, della cultura sportiva e della storia, con particolare attenzione alle epoche moderna e contemporanea.
A tale scopo e in via esemplificativa, potrà:
a) Organizzare incontri, convegni, mostre, manifestazioni, seminari, corsi di studio e di educazione e attività e servizi fruibili ad essi connessi, tra cui catalogazione e relative applicazioni informatiche per la costruzione di basi di dati ed immagini.
b) Effettuare, commissionare, stampare, editare, effettuare e diffondere ricerche, studi, pubblicazioni cartacee e audiovisive e quanto altro;
c) Istituire borse di studio;
d) Attribuire premi di riconoscimento per insignire personalità che si siano distinte nella vita pubblica;
e) Partecipare ad altre fondazioni e associazioni, italiane ed estere, aventi scopi similari;
f) Fare, insomma, quanto il Consiglio Generale e gli organi della Fondazione riterranno utile e/o opportuno per il raggiungimento degli scopi della Fondazione stessa.
Per il raggiungimento di tali scopi e finalità, la Fondazione potrà stipulare convenzioni e contratti con gli Enti istituzionali ed economici interessati, con singoli ricercatori, associazioni, fondazioni ed entità private e pubbliche in Italia e all’Estero.

Art. 4)

Il patrimonio della Fondazioni è costituito:
a) Da n. 5.000 libri della biblioteca personale del Prof. Giuseppe Tricoli per un valore di Euro 150.000,000 giusta dettagliato elenco alligato all’atto costitutivo con lettera “B” ed altresì dall’Archivio Storico del predetto il cui valore è pari ad Euro 50.000,00 giusta dichiarazione allegata all’atto costitutivo di lettera “D”.
b) Ai beni che eventualmente potranno pervenire alla Fondazione per testamento o per donazione, nonché da Enti e/o da privati o da soci nelle forme previste dal successivo art. 5.

Art. 5)

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con la rendita del suo patrimonio, nonché con ogni altro provento o contributo di cui al precedente art. 4.

CAPO II

SOCI – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 6)

Sono soci fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione della Fondazione nonché i parenti e affini entro il 3° grado degli onorati che aderiranno anche in seguito della costituzione della Fondazione e però entro tre mesi dalla stipula dell’atto costitutivo.
Sono soci ordinari coloro che aderiranno alla Fondazione successivamente e comunque entro il termine di tre mesi dalla data di stipulazione della Fondazione.
Sono soci benemeriti (persone fisiche, associazioni, persone giuridiche, Enti Pubblici o privati) che contribuiscono ad aumentare o alimentare il patrimonio della Fondazione mediante elargizioni di denaro o con altre modalità di valore patrimoniale, o comunque contribuiscano a sostenere sotto altra forma l’attività.

Art. 7)

Organi della Fondazione sono:
– Assemblea Generale dei soci;
– Consiglio di Amministrazione;
– Presidente e Vice Presidente della Fondazione e Consigliere Delegato;
– Collegio dei Revisori dei Conti;
– Comitato Scientifico.

Art. 8)

L’Assemblea Generale dei soci è composta da tutti i soggetti di cui al precedente art. 6.
L’appartenenza alla Fondazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. Essa è presieduta dal Presidente, ovvero, nel caso di assenza di esso dal Vice Presidente più anziano tra quelli nominati e nel caso di assenza di questi ultimi dal Consigliere Delegato, se nominato.
L’Assemblea Generale si riunisce ordinariamente almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile per esaminare e approvare i bilanci consuntivi e preventivi della Fondazione: in caso di necessità i bilanci potranno essere approvati entro il 30 giugno. L’Assemblea Generale si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione la ritengano necessario. La convocazione è fatta almeno otto giorni prima con l’indicazione dell’ordina del giorno.
L’Assemblea viene convocata presso la sede della Fondazione o in altro luogo, purchè in Italia da Presidente, ovvero, nei casi di indisponibilità di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione dal Consigliere Delegato. La convocazione avviene mediante comunicazione diretta agli aventi diritto a mezzo di lettera raccomandata, ovvero di posta elettronica con messaggio di risposta per i soci che ne siano forniti, almeno otto giorni prima dell’adunanza e con l’indicazione del giorno, ora e luogo della riunione nonché dell’ordine del giorno da trattare. I verbali della riunioni saranno redatti in apposito libro tenuto da un segretario nominato dalla stessa Assemblea.

Art. 9)

All’Assemblea Generale spettano i seguenti poteri:
– discussione e approvazione bilanci consuntivi e preventivi;
– discussione e indicazione delle linee direttive dell’attività della Fondazione;
– modifiche statutarie;
– elezione del Presidente, dei due Vice Presidente e due Consiglieri;
– nomina e revoca, ove lo ritenga opportuno, di un Presidente Onorario;
– nomina e revoca del Collegio dei Revisori dei Conti;
– nomina e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione;
– nomina, qualora lo ritenga opportuno, e revoca dei componenti di un Comitato Scientifico determinando le regole e le funzioni di questo organismo;
– determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione che non potrà essere inferiore a sette.
L’Assemblea Generale può nominare un Consigliere Delegato a cui attribuire poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con limite di trattare affare di un valore non superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero).
– determinazione della remunerazione di persone che eventualmente prestino la loro opera per la Fondazione;
– accettazione di contributi, donazioni, lasciti, nonché gli acquisti, le alienazioni e l’utilizzo dei beni mobili e immobili.
Le deliberazioni dell’Assemblea Generale nonché del Comitato Scientifico e del Collegio dei Revisori debbono essere assunte in prima convocazione con l’ intervento di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei componenti e maggioranza assoluta degli interventi, e in seconda convocazione a maggioranza assoluta degli intervenuti qualunque sia il loro numero.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o degli altri componenti che hanno convocato l’assemblea.

Art. 10)

Sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione i quattro soci Fondatori qui comparenti.
In seno al Consiglio viene nominato il segretario con la determinazione della retribuzione.
In particolare resta di attribuzione del Consiglio di Amministrazione:
– curare l’osservanza delle norme contenute nel presente Statuto;
– vigilare su tutto il complesso organizzativo e amministrativo della Fondazione;
– convocare e presiedere l’Assemblea Generale nei casi in cui gli sia consentito;
– provvedere a dare esecuzione alle delibere dell’Assemblea Generale e del Consiglio d’Amministrazione;
– in caso di assoluta urgenza adottare i provvedimenti occorrenti, riferendo, per la ratifica entro 30 giorni all’Assemblea Generale o al Consiglio di Amministrazione.

Art. 11)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplementi, nominati dall’Assemblea Generale, che durano in carica fino a revoca.
Il Collegio nomina al suo interno il Presidente.
La carica di Revisore dei conti è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ed effettua verifiche di cassa.

Art. 12)

Il Comitato Scientifico è organo consultivo ed esso sarà nominato nella prima adunanza dell’Assemblea
Generale o anche successivamente.

Art. 13)

L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio l’1gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il primo esercizio finanziario si chiuderà il 31 dicembre 2005.

Art. 14)

I componenti il Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni dell’ufficio.

Art. 15)

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni di legge.

Art. 16)

Fino all’insediamento dell’Assemblea Generale, e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, la gestione della Fondazione viene affidata ad un Segretario Generale Provvisorio nominato dai soci fondatori in seno all’atto costitutivo della Fondazione cui sono provvisoriamente affidati tutti i poteri che il presente statuto riserva al Presidente e al Consiglio Generale.